Il Decreto legislativo 152/2006, noto anche come “Testo Unico Ambientale” è il documento di riferimento in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Il Testo di legge definisce e istituisce una serie di procedure per la gestione dei documenti per la tracciabilità dei rifiuti nel loro percorso di smaltimento: dal produttore, al trasportatore al destinatario addetto allo smaltimento (vedi per esempio aziende come Nova Ecologica). I principali documenti richiesti sono il registro di carico e scarico, il F.I.R. (Formulario di identificazione) e il M.U.D. rifiuti (modello unico di dichiarazione ambientale).
Rapido exursus sulla documentazione richiesta nella gestione dei rifiuti
Tra i documenti richiesti, vi è il registro di carico e scarico che rappresenta metaforicamente le fondamenta documentali della tracciabilità dei rifiuti: in esso devono essere riportati tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. Il registro deve essere vidimato prima del suo utilizzo presso la Camera di Commercio competente per il proprio territorio di appartenenza e gestione dei rifiuti. Il registro si conserva per 5 anni dall’ultima data di carico e scarico registrata. Il registro deve riportare i dati dell’azienda sul frontespizio e non deve essere stato mai utilizzato, perché la camera di commercio non può validare né vidimare registri in cui sono riportate le annotazioni di carico e scarico già effettuate. Per carico si intende la produzione di un rifiuto da parte di un’azienda e questo deve essere registrato entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto, mentre lo scarico si riferisce alla consegna del rifiuto all’autotrasportatore per avviarlo allo smaltimento, quindi, il momento in cui il rifiuto esce dall’unità produttiva. Anche lo scarico va annotato entro 10 giorni dalla consegna, tramite il F.I.R.
Il formulario di identificazione è il documento di accompagnamento dei rifiuti in discarica o centro di smaltimento dal momento che esce dall’unità produttiva. Si compone di 4 copie da compilare, datare e firmare sia da parte del produttore che del trasportatore. La prima copia resta al produttore, una al destinatario e due al trasportatore, quest’ultimo dovrà restituire al produttore la quarta copia firmata e compilata ad avvenuta consegna a destinazione. Il produttore deve sincerarsi di ricevere questa copia perché è in capo al produttore la responsabilità che la consegna e l’avvenuto smaltimento siano stati seguiti. Anche il FIR va vidimato e conservato per 5 anni dall’ultima consegna.
Infine, il MUD è il documento che riporta ogni anno tutti i movimenti e censisce la produzione dei rifiuti. Si tratta del documento che si sbaglia più facilmente nella compilazione.
Errori comuni e da evitare nella compilazione del MUD
La gestione documentale nel trattamento dei rifiuti non è facile e per molte aziende risulta ostico, ma è un obbligo e l’errata compilazione può comportare anche sanzioni. Gli errori più ricorrenti e da evitare sono:
- La numerazione: è obbligatorio riportare il numero progressivo dei movimenti registrati di carico/scarico e consegne anche se il carico di un determinato rifiuto non è consecutivo allo scarico e viceversa;
- Codice rifiuto: la colonna che indica le caratteristiche del rifiuto deve riportare sempre il codice CER del rifiuto e la descrizione del rifiuto;
- Quantità caricata: la stima della quantità di rifiuti caricata nel corso dell’anno non è sempre facile, ma deve essere il più precisa possibile ai fini delle verifiche e della congruenza dei volumi di rifiuti prodotti;
- Quantità scaricata: similarmente anche la quantità scaricata in consegna dichiarata al trasportatore deve essere riportata con esattezza e deve corrispondere alla somma dei carichi effettuati. Se la quarta copia del FIR riporta il peso del rifiuto verificato a destinazione, occorre riportare questo dato nelle “annotazioni” con riferimento al relativo allegato del FIR, in quanto questo vale più del quantitativo eventualmente stimato.
- Luogo di produzione: le sezioni dedicate al luogo di produzione e all’attività di provenienza del rifiuto si compilano qualora il luogo di produzione del rifiuto è esterno alla sede dell’unità locale a cui il registro si riferisce o è intestato;
- Dove indicare l’intermediario: nella sezione “Annotazioni” si riportano i dati relativi all’eventuale intermediario o commerciante a cui ci si rivolge. Lo stesso si riporta sul Registro nella colonna n. 3. Non è necessario, invece, inserire i dati relativi al trasportatore o allo smaltitore.
- Deposito temporaneo: i rifiuti non possono giacere in deposito per più di un anno, per cui – indipendentemente dalle operazioni di carico e scarico corrispondenti e dal volume dei rifiuti, questi devono essere smaltiti entro un anno dalla loro produzione.